Diventa definitivamente obbligatorio l’uso delle tabelle per i corrispettivi professionali
11 maggio 2017/
Il correttivo appalti pubblicato in Gazzetta rende obbligatorio l’uso del dm 17 giugno 2016 con le tabelle per il calcolo dei corrispettivi professionali
Il nuovo Codice appalti (così come modificato dal dlgs 56/2017- correttivo appalti, pubblicato in Gazzetta) stabilisce definitivamente l’obbligo di utilizzo delle tabelle del dm 17 giugno 2016 per il calcolo dei corrispettivi professionali nei lavori pubblici.
Il nuovo testo è il seguente:
Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all’articolo 31, comma 8.
I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 6
Secondo la nuova formulazione, quindi, la stazioni appaltanti devono necessariamente utilizzare le tabelle dei corrispettivi definite dal dm 17 giugno 2016 (nuovo decreto parametri).
In particolare, occorre far riferimento alle tabelle per calcolare i corrispettivi per le seguenti attività:
- progettazione(di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva)
- coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione e in fase di esecuzione)
- direzione dei lavori
- collaudo
- incarichi di supportotecnico-amministrativo al Rup e al Dirigente
Cosa prevede il nuovo decreto parametri dm 17 giugno 2016
All’art. 1 il nuovo decreto prevede che i corrispettivi definiti secondo i criteri da esso stabiliti sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo dell’affidamento.
Il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori.
Come si calcolano i corrispettivi professionali
Il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori.
Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri:
- parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l’opera
- parametro «G», relativo alla complessità della prestazione
- parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione
- parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l’opera
Il parametro V, definito quale costo delle singole categorie componenti l’opera, è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1. Per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all’importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione.
Il parametro G, relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1.
Il parametro Q, relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d’opera nella tavola Z-2 del decreto
Il parametro base P, applicato al costo delle singole categorie componenti l’opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1, è dato dall’espressione:
P = 0,03 + 10/V0,4
Per importi delle singole categorie componenti l’opera inferiori a 25 mila euro, il parametro P non può superare il valore del parametro P corrispondente a tale importo.
Per la determinazione del compensi si applica la seguente formula:
CP= ∑ (V×G×Q×P)
L’importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria:
- per opere di importo fino a un milione di euro è determinato in misura non superiore al 25% del compenso
- per opere di importo pari o superiore a 25 milioni di euro è determinato in misura non superiore al 10% del compenso
- per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare