Istituzione

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Isernia, disciplinato nell’ordinamento giuridico italiano dalla L. 1395/23, dal R.D. 2537/25, dal D. Lgs. 382/44 e dal D.P.R. 169/2005 è l’organismo che rappresenta istituzionalmente gli interessi rilevanti della categoria professionale degli Ingegneri ed ha la funzione principale di vigilare alla tutela dell’esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell’Ordine nell’ottica di preservare l’interesse pubblico.
Le attribuzioni assegnate all’Ordine, così come individuate dall’art. 5 della L. 1395/23, dall’art. 37 del R.D. 2537/1925 nonché dal D.P.R. 137/2012, sono:

  • Formazione ed annuale revisione e pubblicazione dell’Albo;
  • Definizione del contributo annuo dovuto dagli iscritti;
  • Amministrazione dei proventi e delle spese con compilazione di un bilancio preventivo e di un conto consuntivo annuale;
  • A richiesta, formulazione di parere, sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
  • A richiesta, indicazione di nominativi di iscritti chiamati a svolgere funzioni istituzionali di rappresentanza o previste dalla legge;
  • Vigilanza per la tutela dell’esercizio della professione e per la conservazione del decoro dell’Ordine;
  • Repressione dell’uso abusivo del titolo di ingegnere e dell’esercizio abusivo della professione, ove occorra mediante denuncia all’Autorità Giudiziaria;
  • Rilascio di pareri eventualmente richiesti da Pubbliche Amministrazioni su argomenti attinenti la professione di Ingegnere;
  • Organizzazione della formazione professionale continua.

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Isernia esercita la propria attività nei riguardi degli iscritti al proprio Albo Professionale.

Il Consiglio dell’Ordine

Il Consiglio è l’organo direttivo dell’Ordine eletto dagli iscritti.
I componenti del Consiglio sono eletti tra gli iscritti all’Albo e restano in carica per quattro anni.

 

Il numero dei Consiglieri è:

  • sette fino a 100 iscritti all’Albo;
  • nove fino a 500 iscritti;
  • undici fino a 1500 iscritti;
  • quindici oltre 1500 iscritti.

 

Il Consiglio elegge tra i propri membri:
Presidente, Segretario, Tesoriere, Vice Presidente (facoltativo).

  • Il Presidente è il rappresentante legale dell’Ordine e del Consiglio, presiede il Consiglio e l’assemblea dell’Ordine;
  • Il Segretario riceve le domande di iscrizione all’Albo, redige le deliberazioni del Consiglio e ne autentica le copie, cura la corrispondenza, ha in consegna l’archivio e la biblioteca;
  • Il Tesoriere è responsabile dei fondi e delle altre proprietà dell’Ordine, riscuote il contributo annuale, paga i mandati firmati dal Presidente e controfirmati dal Segretario, tiene i registri contabili e l’inventario del patrimonio dell’Ordine;
  • Il Consigliere con maggiore anzianità d’iscrizione svolge le funzioni del Presidente, in caso di assenza o di impedimento;
  • Il Vicepresidente può essere delegato a rappresentare il Presidente in alcune funzioni, esclusa la rappresentanza legale dell’Ordine.

 

L’Albo dell’Ordine degli Ingegneri

L’iscrizione nell’Albo:

  • è obbligatoria per esercitare la professione di Ingegnere;
  • si ottiene presentando domanda all’Ordine della Provincia ove il professionista è residente, oppure ha· domicilio professionale stabile;
  • è subordinata al superamento dell’Esame di Stato abilitante, al godimento dei diritti civili e alla buona· condotta morale;
  • deve essere deliberata dal Consiglio dell’Ordine entro tre mesi dalla presentazione della domanda;
  • può avvenire in un solo Ordine provinciale degli Ingegneri.

 

L’Albo è pubblico e contiene per ciascuno degli iscritti, elencati in ordine alfabetico:

  • dati anagrafici: cognome e nome, residenza, data e natura del titolo abilitante all’esercizio della professione;
  • numero progressivo di iscrizione;
  • data di iscrizione.

 

L’iscritto può essere sospeso o cancellato dall’Albo:

  • a seguito di giudizio disciplinare nel caso di perdita dei diritti civili;
  • se riporta una condanna impeditiva alla iscrizione.